PROGETTO
DI LEGGE REGIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE
PER LA
RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA
Art. 1 –
Finalità.
1. La presente legge
intende favorire lo stabilirsi delle condizioni necessarie per
affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile,
eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive, attraverso
la riconversione in senso ecologico di settori e singole attività
economico-produttive che risultino inquinanti, nocive, obsolete e/o
dissipative di beni comuni quali il territorio e le risorse naturali
finite e non rinnovabili.
2. Per i fini indicati
dal comma 1 sono considerati prioritari gli interventi finalizzati:
a) al recupero di
condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività
produttive, ivi comprese quelle edili;
b) alla graduale
riconversione delle attività di produzione di materiali bellici in
attività di produzione di beni e di servizi socialmente utili ed
eco-compatibili;
c) alla disincentivazione
della produzione di danno ambientale;
d) alla salvaguardia
della salute dei cittadini;
e) ad evitare il consumo
di territorio e la dissipazione di risorse naturali finite e non
rinnovabili.
3. La realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 avviene salvaguardando i livelli
occupazionali dei settori interessati.
Art. 2 –
Definizioni.
1. Ai sensi della
presente legge si intende per:
a) compatibilità
ambientale: condizione, scientificamente verificata, di impatto
ambientale privo di rilevanti modificazioni dell’ambiente da parte
di una attività produttiva;
b) ristrutturazione:
modificazione del processo produttivo ottenuta mediante
l’utilizzazione di nuove materie prime o il ricorso a nuove
tecnologie;
c) riconversione:
modificazione del prodotto che risulta dal processo produttivo;
d)
delocalizzazione-rilocalizzazione: trasferimento dell’attività
produttiva o di parte di essa in altra località.
Art.. 3 – Comitato
regionale ambientale per la riconversione ecologica (CReARE).
1. E` istituito il
comitato regionale per la riconversione ecologica, che risulta così
composto:
a) dall’assessore
all’ambiente che lo presiede e il cui voto prevale in caso di
parità nelle deliberazioni;
b) dall’assessore alle
attività produttive;
c) dall’assessore
all’agricoltura;
d) dall’assessore alle
politiche sanitarie;
e) dall’assessore alle
politiche sociali;
f) dall’assessore
all’istruzione;
g) dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
h) dai rappresentanti
delle organizzazioni imprenditoriali;
i) dai rappresentanti
delle associazioni della piccola impresa, dell’artigianato e del
commercio;
j) dai rappresentanti
delle associazioni e dei movimenti a tutela dell’ambiente e dei
beni comuni;
k) dai rappresentanti
delle università e delle istituzioni della ricerca operanti in
Veneto;
l) dai rappresentanti di
comuni e province.
2. Il comitato regionale
per la riconversione ecologica:
a) redige, sulla base dei
dati forniti dall’osservatorio di cui all’articolo 4, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano
regionale di indirizzo per gli interventi di riconversione e
ristrutturazione produttiva finalizzati al conseguimento della
compatibilità ambientale e alla riconversione dell’industria
bellica e delle produzione inquinanti e nocive;
b) individua le priorità
di intervento a livello settoriale e le priorità di intervento
relative a singoli impianti produttivi, su proposta dell’assessore
all’ambiente;
c) propone progetti di
riconversione di singole attività di produzione, su indicazione
dell’assessore alle attività produttive e/o dai comuni
direttamente interessati, elaborati in attuazione del Piano regionale
di indirizzo di cui alla lettera a);
d) nomina, tra i
componenti dell’osservatorio, di cui all’articolo 4, un proprio
rappresentante individuato tra i componenti della commissione
regionale VIA.
e) nomina, tra i
componenti dell’osservatorio, di cui all’articolo 4, un proprio
rappresentante individuato tra i componenti delle commissioni
provinciali VIA.
Art. 4 –
Osservatorio ambientale regionale per la riconversione ecologica
(OsARE).
1. Entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituto
l’osservatorio ambientale regionale per la riconversione ecologica,
di seguito denominato «osservatorio».
2. L’osservatorio,
previa stipula delle necessarie convenzioni con gli organi statali
competenti, è composto:
a) dall’assessore
all’ambiente o da un suo delegato che lo presiede e il cui voto
prevale in caso di
parità nelle
deliberazioni;
b) da un rappresentante
dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro;
c) da un rappresentante
del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) da un rappresentante
dell’istituto superiore di sanità;
e) da un rappresentante
del consiglio nazionale delle ricerche;
f) da un rappresentante
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV);
h) da sei esperti di
problemi di ecologia, di economia e di politica industriale, scelti
tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, su proposta dei
comuni;
i) da sei professori e/o
ricercatori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle
tematiche
ambientali, economiche e
di politica industriale, su indicazione delle università del Veneto;
j) da sei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
k) da sei rappresentanti
delle associazioni e dei movimenti a tutela dell’ambiente e dei
beni comuni.
3. I componenti
dell’osservatorio sono nominati con delibera della Giunta regionale
e durano in carica quattro anni.
4. L’osservatorio
promuove e riconosce l’istituzione di tavoli locali, con la
partecipazione della provincia e dei comuni interessati, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni
imprenditoriali e di categoria, di associazioni e movimenti di
cittadini a tutela dell’ambiente e dei beni comuni, finalizzati
all’elaborazione partecipata di proposte di ristrutturazione e
riconversione di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. Il campo di intervento
dell’osservatorio comprende:
a) gli impianti
produttivi e le opere edili e/o infrastrutturali non sottoposti alla
pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377
“Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”
e successive modificazioni, e che rientrano nei casi previsti dal
comma 6 del presente articolo;
b) gli impianti
produttivi e le opere edili e/o infrastrutturali per cui sia
intervenuta pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349
“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale”, ovvero per gli impianti autorizzati con la
procedura del silenzio assenso per decorrenza dei termini stabiliti
dall’articolo 6, comma 4, della legge n. 349 del 1986, qualora si
verifichino circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far
ritenere che l’attività precedentemente autorizzata rechi danno
rilevante all’ambiente o alla salute.
6. L’osservatorio,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, redige l’elenco, suddiviso per sezioni, degli impianti e/o
delle opere che sul territorio regionale:
a) rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”;
b) rientrano nel campo di
applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre
1998, n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di
prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto
transfrontaliero di rifiuti, in materia di spedizione
transfrontaliera di rifiuti prodotti in Italia”;
c) risultano compresi
nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi
dell’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
d) sono stati sottoposti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 30
dicembre 1987, n. 536 “Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga
degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48” convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, a provvedimenti
di sospensione parziale o totale, temporanea o definitiva,
dell’attività produttiva o edilizia assunti dall’autorità
giudiziaria o amministrativa per la salvaguardia dell’ambiente o
per la tutela della salute pubblica;
e) risultano avere una
incidenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali
superiore alla media nazionale calcolata per settore produttivo di
appartenenza;
f) sono segnalati, con
idonea documentazione, dai comuni e/o dalle province, dalle
associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, dalle
organizzazioni sindacali e da associazioni, movimenti e coalizioni
sorte per tutelare gli interessi di cittadini e lavoratori,
l’ambiente e i beni comuni;
g) sono segnalati dal
responsabile dell’attività produttiva stessa con la presentazione
di un programma, concordato con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e gli enti locali interessati, di interventi finalizzati
al conseguimento della compatibilità ambientale mediante
riconversione, ristrutturazione o delocalizzazione e rilocalizzazione
degli impianti.
7. L’elenco di cui al
comma 6 è costantemente aggiornato ed è pubblicato a cura
dell’assessorato all’ambiente con cadenza semestrale.
Art. 5 –
Procedimento per l’attribuzione del grado di compatibilità
ambientale.
1. L’osservatorio,
sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e delle
consultazioni di cui all’articolo 4, comma 4, individua gli
impianti e le opere edili e/o infrastrutturali la cui attività si
scosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale ed
incarica il comune competente per lo svolgimento di una istruttoria
che preveda il diretto coinvolgimento di tutte le parti interessate.
L’istruttoria, di durata non superiore a tre mesi, è finalizzata,
dopo l’acquisizione da parte dell’osservatorio di ulteriori dati
conoscitivi e pareri che si rendano necessari, al giudizio relativo
al grado di compatibilità ambientale dell’impianto, che viene
espresso dall’assessore all’ambiente ai sensi del comma 4.
2. L’istruttoria e il
giudizio di cui al comma 4 devono tenere conto di:
a) impatto potenziale,
inerente il rischio di incidente rilevante ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n 334 del 1999, o il
rischio di rilascio nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati;
b) impatto diretto,
inerente l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo,
l’inquinamento acustico, l’inquinamento derivante dai campi
elettromagnetici, dall’emissione di radiazioni, dall’impiego di
sostanze cancerogene, teratogene o mutagene, dalla produzione di
rifiuti tossici e nocivi;
c) impatto indiretto,
inerente l’immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti
al termine del loro ciclo di vita.
3. Sulla base delle
risultanze dell’istruttoria di cui al comma 1 e dei dati in suo
possesso, l’osservatorio individua le opere edili e/o
infrastrutturali, gli impianti o le singole lavorazioni la cui
attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla non
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e con la tutela della
salute e propone, entro quarantacinque giorni dal termine
dell’istruttoria di cui al comma 1, all’assessore all’ambiente
le proprie conclusioni sull’esistenza delle condizioni di
compatibilità ambientale e sulle priorità di intervento.
4. Il giudizio sul grado
di compatibilità ambientale è formulato dall’assessore
all’ambiente entro quarantacinque giorni dalla proposta di cui al
comma 3 e di esso viene data immediata comunicazione alle parti
interessate. Il giudizio viene pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
5. L’elenco delle opere
e degli impianti sottoposti all’istruttoria di cui al comma 1 è
pubblico e la documentazione relativa è a disposizione dei cittadini
che ne facciano richiesta presso l’assessorato all’ambiente e,
per le istruttorie di competenza, presso ciascun comune e provincia
interessata. Sono altresì pubblici e a disposizione dei cittadini
tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le acquisizioni conoscitive
successive all’avvio dell’istruttoria medesima.
Art. 6 - Ulteriori
funzioni del comitato regionale ambientale per la riconversione
ecologica.
1. Il comitato regionale
ambientale per la riconversione ecologica, su proposta dell’assessore
all’ambiente motivata con le risultanze delle procedure conoscitive
previste dall’articolo 4 e con il giudizio di cui all’articolo 5,
si pronuncia, entro un mese dalla proposta, sulle opere edili e/o
infrastrutturali, sugli impianti o sulle singole lavorazioni per cui
non esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si rendono
pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell’ambiente e
della salute pubblica nel quadro del piano regionale di indirizzo di
cui all’articolo 3, comma 2. In relazione a tali opere, impianti o
singole lavorazioni il comitato regionale ambientale per la
riconversione ecologica delega l’assessore all’ambiente a
valutare con l’ente appaltante e con l’azienda le possibilità di
intervento per un tempestivo e corretto recupero di compatibilità
ambientale e a predisporre un atto di impegno con l’indicazione
degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli
stessi.
2. L’assessore
all’ambiente, acquisiti, in relazione alle problematiche di
compatibilità ambientale dell’opera edile e/o infrastrutturale,
dell’impianto o delle singole lavorazioni in questione, i pareri
del comune sede dell’opera o dell’impianto, dei comuni confinanti
con quello in cui è localizzato, della provincia interessata dalla
sua attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni
di tutela ambientale e delle associazioni e movimenti di cittadini
costituiti a livello locale, entro due mesi predispone e sottopone
l’atto di impegno all’azienda interessata.
3. L’atto di impegno di
cui ai commi 1 e 2 indica:
a) la tipologia, le
modalità e i tempi degli interventi di:
1) riconversione
produttiva;
2) ristrutturazione
produttiva;
3) delocalizzazione e
rilocalizzazione degli impianti;
4) ridefinizione delle
caratteristiche dell’appalto ovvero, se del caso, annullamento
dello stesso;
b) la tipologia, le
modalità e i tempi delle operazioni di risanamento e bonifica delle
aree interessate, nonché delle eventuali operazioni di messa in
sicurezza e smantellamento di impianti e manufatti.
4. L’atto di impegno
sottoscritto dall’azienda diventa vincolante a tutti gli effetti
dal momento della sottoscrizione.
5. L’assessorato
all’ambiente vigila sull’osservanza dell’atto di impegno
sottoscritto dall’azienda. In caso di inosservanza totale o
parziale per fatto doloso o colposo o per inadempienza grave
imputabile all’azienda, l’assessore all’ambiente adotta la
procedura di cui al comma 6.
6. Qualora non si
raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell’atto di impegno
ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero
della compatibilità ambientale o qualora si verifichino le
circostanze di cui all’articolo 9, comma 7, e di cui al comma 5 del
presente articolo, l’assessore all’ambiente emana una ordinanza
motivata di cessazione dell’attività produttiva.
7. Nei casi previsti dal
comma 6 il comitato regionale ambientale per la riconversione
ecologica predispone un piano di interventi economici e sociali volto
a favorire il reinserimento dei lavoratori in altre attivita`
produttive e lo sviluppo di nuove opportunità sul piano
occupazionale.
Art. 7 –
Armonizzazione con le procedure di Valutazione d’Impatto
Ambientale.
1. Tutti i pareri resi
dalle commissioni VIA regionali e provinciali , ai sensi della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10, dovranno recare in allegato la
deliberazione del comitato regionale ambientale per la riconversione
ecologica di cui all’articolo 6, comma 1, e l’ atto d’impegno
sottoscritto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
Art. 8 – Funzioni
del comitato regionale per la riconversione ecologica in materia
finanziaria.
1. Il comitato regionale
ambientale per la riconversione ecologica, in relazione all’opera
edile e/o infrastrutturale, agli impianti e alle singole lavorazioni
di cui all’articolo 6, comma 1, e sulla base dell’atto di impegno
di cui all’articolo 6 comma 3, individua eventuali gli strumenti
finanziari, compresi tra quelli previsti dai successivi articoli 13,
14, 15 e 16 da utilizzare allo scopo di favorire il conseguimento
degli obiettivi dell’atto di impegno.
Art. 9 – Relazione
al Consiglio regionale.
1. La Giunta regionale
riferisce al Consiglio Regionale, con cadenza semestrale, sullo stato
di attuazione delle disposizioni e delle procedure previste dalla
presente legge.
Art. 10 –Misure
previdenziali a favore dei lavoratori in caso di riconversione,
ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione aziendale.
1. Nei casi di
riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione,
nonché di modifica o annullamento dell’appalto previsti dall’atto
di impegno di cui all’articolo 6, comma 3, a tutela dei lavoratori
occupati è concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675
“Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale,la
ristrutturazione,la riconversione e lo sviluppo del settore”., e
successive modificazioni, con decorrenza dal momento della
sospensione dell’attività produttiva.
2. In caso di sospensione
parziale dell’attività produttiva il trattamento di cui al comma 1
è concesso ai lavoratori interessati dalla sospensione.
3. Nei casi di
delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti ad una distanza
superiore ai cinquanta chilometri dal Comune sede dell’impianto
delocalizzato, in alternativa all’applicazione di
quanto stabilito dal
comma 1, le imprese devono concordare con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori adeguati benefici per i lavoratori che intendano
continuare l’attività del nuovo impianto.
4. Nel caso di cessazione
parziale o totale dell’attività produttiva di cui all’articolo
6, comma 6, della presente legge, è concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi
aziendale, di cui alla legge n. 675 del 1977, e successive
modificazioni, con decorrenza dal momento della fermata degli
impianti.
5. Nei casi di
sospensione dell’attività produttiva in seguito ad accordi tra
l’imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori
interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale o
in seguito a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o
amministrativa assunti per la salvaguardia dell’ambiente e per la
tutela della salute pubblica, è concesso, con effetto immediato e
con decorrenza dal momento della sospensione, il trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o
riconversione aziendale.
6. Entro due mesi dalla
sospensione di cui al comma 5 l’impresa deve presentare al comitato
regionale ambientale per la riconversione ecologica un programma di
ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del
prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della
salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute pubblica e,
pertanto, di rimuovere le cause della produzione di danno ambientale
che avevano determinato la sospensione di cui al comma 5.
7. Il comitato regionale
ambientale per la riconversione ecologica si pronuncia entro un mese
sul programma di cui al comma 6. Qualora il comitato regionale
ambientale per la riconversione ecologica non approvi il programma e
si configuri pertanto la necessità di cessare l’attività
produttiva secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, il
trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente
concesso è mantenuto per una durata complessiva non superiore a
quella prevista per i casi di crisi aziendale.
8. Nei casi di cui ai
commi 3 e 4 i lavoratori precedentemente occupati negli impianti
soggetti a cessazione dell’attività o a delocalizzazione possono
essere impiegati, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle
attivita` di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b).
9. Quanto previsto ai
commi 1, 4, 5 e 7 si applica anche alle aziende e ai lavoratori
edili.
10. A tal fine le risorse
del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per
i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,
sono a loro volta integrate dai fondi regionali di cui al successivo
articolo 16.
Art. 11 –
Riconversione delle attività produttive di materiale bellico.
1. L’assessorato alle
attività produttive elabora, su indicazione del comitato regionale
ambientale per la riconversione ecologica, specifici progetti di
riconversione delle attività produttive di materiale bellico e/o di
singoli componenti di esso, in direzione dello sviluppo di attività
di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili.
2. Per la preparazione e
l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 l’assessorato alle
attività produttive si avvale dell’osservatorio di cui
all’articolo 4 e delle procedure di cui all’articolo 6.
Art. 12 - Lavoratori
coinvolti in processi di riconversione dell’industria bellica.
1. Il trattamento
previsto dall’articolo 10, commi 1, 2 e 4, è concesso con le
stesse modalità, procedure, decorrenza e durata, ai lavoratori
coinvolti in processi di riconversione dell’industria bellica
avviati in esecuzione dei progetti di cui all’articolo 11.
Art. 13 - Fondo per
l’innovazione tecnologica e la riconversione.
1. E’ costituito un
fondo per l’innovazione tecnologica, finalizzato al sostegno dei
processi di ristrutturazione e riconversione ecologica, le cui
provvidenze sono concesse esclusivamente alle imprese industriali i
cui impianti siano conformi alle norme vigenti e che intendano
modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni
sonore, nonché quelle inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel
suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con
deliberazione della Giunta regionale sono definite, al fine predetto,
le procedure per la concessione delle agevolazioni.
2. L’entità delle
agevolazioni di cui al comma 1 deve essere proporzionata al grado di
miglioramento della compatibilità ambientale conseguibile con le
modificazioni del ciclo produttivo realizzate con tali agevolazioni.
Art. 14 - Misure di
incentivazione e compensazione per i soggetti interessati dai
processi di ristrutturazione e riconversione ecologica.
1. I comuni hanno la
facoltà di inserire nei propri strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale misure di incentivazione e compensazione
per i soggetti interessati dai processi di ristrutturazione e
riconversione ecologica di cui alla presente legge, individuando
altresì procedure prioritarie per la concessione dei permessi e
delle autorizzazioni prescritte.
Art. 15 – Esenzioni
tributarie
1. Le imprese e i
titolari di attività coinvolte nei processi di ristrutturazione e
riconversione ecologica sono esentati, per anni dieci a partire
dall’avvio delle procedure di cui all’articolo 6, dal pagamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’addizionale regionale sull’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Art. 16 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro
50.000.000,00 per l’esercizio 2012, 150.000.000,00 per l’esercizio
2013 e 250.000.000,00 per l’esercizio 2014, finalizzati ad
integrare il reddito dei lavoratori interessati ai processi di
ristrutturazione e riconversione nonché per la costituzione del
fondo di cui all’articolo 13, si provvede con le risorse allocate
nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, la cui dotazione viene
incrementata di pari importo vincolando a tal fine quota parte del
gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 17 - Norme di coordinamento.
1. L’articolo 5, comma 1, della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
“f) un rappresentante designato
dal comitato regionale per la riconversione ecologica tra i membri
dell’osservatorio”.
2. L’articolo 6, comma 2, della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
“d) un rappresentante designato
dal comitato regionale per la riconversione ecologica tra i membri
dell’osservatorio”.