Riconversione ecologica dell'economia - testo completo

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE
PER LA RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA


Art. 1 – Finalità.
1. La presente legge intende favorire lo stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive, attraverso la riconversione in senso ecologico di settori e singole attività economico-produttive che risultino inquinanti, nocive, obsolete e/o dissipative di beni comuni quali il territorio e le risorse naturali finite e non rinnovabili.
2. Per i fini indicati dal comma 1 sono considerati prioritari gli interventi finalizzati:
a) al recupero di condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività produttive, ivi comprese quelle edili;
b) alla graduale riconversione delle attività di produzione di materiali bellici in attività di produzione di beni e di servizi socialmente utili ed eco-compatibili;
c) alla disincentivazione della produzione di danno ambientale;
d) alla salvaguardia della salute dei cittadini;
e) ad evitare il consumo di territorio e la dissipazione di risorse naturali finite e non rinnovabili.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 avviene salvaguardando i livelli occupazionali dei settori interessati.

Art. 2 – Definizioni.
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) compatibilità ambientale: condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di rilevanti modificazioni dell’ambiente da parte di una attività produttiva;
b) ristrutturazione: modificazione del processo produttivo ottenuta mediante l’utilizzazione di nuove materie prime o il ricorso a nuove tecnologie;
c) riconversione: modificazione del prodotto che risulta dal processo produttivo;
d) delocalizzazione-rilocalizzazione: trasferimento dell’attività produttiva o di parte di essa in altra località.

Art.. 3 – Comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica (CReARE).
1. E` istituito il comitato regionale per la riconversione ecologica, che risulta così composto:
a) dall’assessore all’ambiente che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;
b) dall’assessore alle attività produttive;
c) dall’assessore all’agricoltura;
d) dall’assessore alle politiche sanitarie;
e) dall’assessore alle politiche sociali;
f) dall’assessore all’istruzione;
g) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
h) dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;
i) dai rappresentanti delle associazioni della piccola impresa, dell’artigianato e del commercio;
j) dai rappresentanti delle associazioni e dei movimenti a tutela dell’ambiente e dei beni comuni;
k) dai rappresentanti delle università e delle istituzioni della ricerca operanti in Veneto;
l) dai rappresentanti di comuni e province.
2. Il comitato regionale per la riconversione ecologica:
a) redige, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui all’articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di indirizzo per gli interventi di riconversione e ristrutturazione produttiva finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e alla riconversione dell’industria bellica e delle produzione inquinanti e nocive;
b) individua le priorità di intervento a livello settoriale e le priorità di intervento relative a singoli impianti produttivi, su proposta dell’assessore all’ambiente;
c) propone progetti di riconversione di singole attività di produzione, su indicazione dell’assessore alle attività produttive e/o dai comuni direttamente interessati, elaborati in attuazione del Piano regionale di indirizzo di cui alla lettera a);
d) nomina, tra i componenti dell’osservatorio, di cui all’articolo 4, un proprio rappresentante individuato tra i componenti della commissione regionale VIA.
e) nomina, tra i componenti dell’osservatorio, di cui all’articolo 4, un proprio rappresentante individuato tra i componenti delle commissioni provinciali VIA.

Art. 4 – Osservatorio ambientale regionale per la riconversione ecologica (OsARE).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituto l’osservatorio ambientale regionale per la riconversione ecologica, di seguito denominato «osservatorio».
2. L’osservatorio, previa stipula delle necessarie convenzioni con gli organi statali competenti, è composto:
a) dall’assessore all’ambiente o da un suo delegato che lo presiede e il cui voto prevale in caso di
parità nelle deliberazioni;
b) da un rappresentante dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
c) da un rappresentante del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) da un rappresentante dell’istituto superiore di sanità;
e) da un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;
f) da un rappresentante dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
h) da sei esperti di problemi di ecologia, di economia e di politica industriale, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, su proposta dei comuni;
i) da sei professori e/o ricercatori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche
ambientali, economiche e di politica industriale, su indicazione delle università del Veneto;
j) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
k) da sei rappresentanti delle associazioni e dei movimenti a tutela dell’ambiente e dei beni comuni.
3. I componenti dell’osservatorio sono nominati con delibera della Giunta regionale e durano in carica quattro anni.
4. L’osservatorio promuove e riconosce l’istituzione di tavoli locali, con la partecipazione della provincia e dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, di associazioni e movimenti di cittadini a tutela dell’ambiente e dei beni comuni, finalizzati all’elaborazione partecipata di proposte di ristrutturazione e riconversione di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. Il campo di intervento dell’osservatorio comprende:
a) gli impianti produttivi e le opere edili e/o infrastrutturali non sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale” e successive modificazioni, e che rientrano nei casi previsti dal comma 6 del presente articolo;
b) gli impianti produttivi e le opere edili e/o infrastrutturali per cui sia intervenuta pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, ovvero per gli impianti autorizzati con la procedura del silenzio assenso per decorrenza dei termini stabiliti dall’articolo 6, comma 4, della legge n. 349 del 1986, qualora si verifichino circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far ritenere che l’attività precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all’ambiente o alla salute.
6. L’osservatorio, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l’elenco, suddiviso per sezioni, degli impianti e/o delle opere che sul territorio regionale:
a) rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
b) rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti in Italia”;
c) risultano compresi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
d) sono stati sottoposti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 “Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, a provvedimenti di sospensione parziale o totale, temporanea o definitiva, dell’attività produttiva o edilizia assunti dall’autorità giudiziaria o amministrativa per la salvaguardia dell’ambiente o per la tutela della salute pubblica;
e) risultano avere una incidenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali superiore alla media nazionale calcolata per settore produttivo di appartenenza;
f) sono segnalati, con idonea documentazione, dai comuni e/o dalle province, dalle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, dalle organizzazioni sindacali e da associazioni, movimenti e coalizioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e lavoratori, l’ambiente e i beni comuni;
g) sono segnalati dal responsabile dell’attività produttiva stessa con la presentazione di un programma, concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli enti locali interessati, di interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale mediante riconversione, ristrutturazione o delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti.
7. L’elenco di cui al comma 6 è costantemente aggiornato ed è pubblicato a cura dell’assessorato all’ambiente con cadenza semestrale.

Art. 5 – Procedimento per l’attribuzione del grado di compatibilità ambientale.
1. L’osservatorio, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e delle consultazioni di cui all’articolo 4, comma 4, individua gli impianti e le opere edili e/o infrastrutturali la cui attività si scosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale ed incarica il comune competente per lo svolgimento di una istruttoria che preveda il diretto coinvolgimento di tutte le parti interessate. L’istruttoria, di durata non superiore a tre mesi, è finalizzata, dopo l’acquisizione da parte dell’osservatorio di ulteriori dati conoscitivi e pareri che si rendano necessari, al giudizio relativo al grado di compatibilità ambientale dell’impianto, che viene espresso dall’assessore all’ambiente ai sensi del comma 4.
2. L’istruttoria e il giudizio di cui al comma 4 devono tenere conto di:
a) impatto potenziale, inerente il rischio di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n 334 del 1999, o il rischio di rilascio nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
b) impatto diretto, inerente l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, l’inquinamento acustico, l’inquinamento derivante dai campi elettromagnetici, dall’emissione di radiazioni, dall’impiego di sostanze cancerogene, teratogene o mutagene, dalla produzione di rifiuti tossici e nocivi;
c) impatto indiretto, inerente l’immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro ciclo di vita.
3. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria di cui al comma 1 e dei dati in suo possesso, l’osservatorio individua le opere edili e/o infrastrutturali, gli impianti o le singole lavorazioni la cui attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla non compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e con la tutela della salute e propone, entro quarantacinque giorni dal termine dell’istruttoria di cui al comma 1, all’assessore all’ambiente le proprie conclusioni sull’esistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e sulle priorità di intervento.
4. Il giudizio sul grado di compatibilità ambientale è formulato dall’assessore all’ambiente entro quarantacinque giorni dalla proposta di cui al comma 3 e di esso viene data immediata comunicazione alle parti interessate. Il giudizio viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L’elenco delle opere e degli impianti sottoposti all’istruttoria di cui al comma 1 è pubblico e la documentazione relativa è a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta presso l’assessorato all’ambiente e, per le istruttorie di competenza, presso ciascun comune e provincia interessata. Sono altresì pubblici e a disposizione dei cittadini tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le acquisizioni conoscitive successive all’avvio dell’istruttoria medesima.

Art. 6 - Ulteriori funzioni del comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica.
1. Il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica, su proposta dell’assessore all’ambiente motivata con le risultanze delle procedure conoscitive previste dall’articolo 4 e con il giudizio di cui all’articolo 5, si pronuncia, entro un mese dalla proposta, sulle opere edili e/o infrastrutturali, sugli impianti o sulle singole lavorazioni per cui non esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica nel quadro del piano regionale di indirizzo di cui all’articolo 3, comma 2. In relazione a tali opere, impianti o singole lavorazioni il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica delega l’assessore all’ambiente a valutare con l’ente appaltante e con l’azienda le possibilità di intervento per un tempestivo e corretto recupero di compatibilità ambientale e a predisporre un atto di impegno con l’indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli stessi.
2. L’assessore all’ambiente, acquisiti, in relazione alle problematiche di compatibilità ambientale dell’opera edile e/o infrastrutturale, dell’impianto o delle singole lavorazioni in questione, i pareri del comune sede dell’opera o dell’impianto, dei comuni confinanti con quello in cui è localizzato, della provincia interessata dalla sua attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela ambientale e delle associazioni e movimenti di cittadini costituiti a livello locale, entro due mesi predispone e sottopone l’atto di impegno all’azienda interessata.
3. L’atto di impegno di cui ai commi 1 e 2 indica:
a) la tipologia, le modalità e i tempi degli interventi di:
1) riconversione produttiva;
2) ristrutturazione produttiva;
3) delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti;
4) ridefinizione delle caratteristiche dell’appalto ovvero, se del caso, annullamento dello stesso;
b) la tipologia, le modalità e i tempi delle operazioni di risanamento e bonifica delle aree interessate, nonché delle eventuali operazioni di messa in sicurezza e smantellamento di impianti e manufatti.
4. L’atto di impegno sottoscritto dall’azienda diventa vincolante a tutti gli effetti dal momento della sottoscrizione.
5. L’assessorato all’ambiente vigila sull’osservanza dell’atto di impegno sottoscritto dall’azienda. In caso di inosservanza totale o parziale per fatto doloso o colposo o per inadempienza grave imputabile all’azienda, l’assessore all’ambiente adotta la procedura di cui al comma 6.
6. Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell’atto di impegno ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero della compatibilità ambientale o qualora si verifichino le circostanze di cui all’articolo 9, comma 7, e di cui al comma 5 del presente articolo, l’assessore all’ambiente emana una ordinanza motivata di cessazione dell’attività produttiva.
7. Nei casi previsti dal comma 6 il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica predispone un piano di interventi economici e sociali volto a favorire il reinserimento dei lavoratori in altre attivita` produttive e lo sviluppo di nuove opportunità sul piano occupazionale.

Art. 7 – Armonizzazione con le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale.
1. Tutti i pareri resi dalle commissioni VIA regionali e provinciali , ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dovranno recare in allegato la deliberazione del comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica di cui all’articolo 6, comma 1, e l’ atto d’impegno sottoscritto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Art. 8 – Funzioni del comitato regionale per la riconversione ecologica in materia finanziaria.
1. Il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica, in relazione all’opera edile e/o infrastrutturale, agli impianti e alle singole lavorazioni di cui all’articolo 6, comma 1, e sulla base dell’atto di impegno di cui all’articolo 6 comma 3, individua eventuali gli strumenti finanziari, compresi tra quelli previsti dai successivi articoli 13, 14, 15 e 16 da utilizzare allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dell’atto di impegno.

Art. 9 – Relazione al Consiglio regionale.
1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio Regionale, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione delle disposizioni e delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 10 –Misure previdenziali a favore dei lavoratori in caso di riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione aziendale.
1. Nei casi di riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione, nonché di modifica o annullamento dell’appalto previsti dall’atto di impegno di cui all’articolo 6, comma 3, a tutela dei lavoratori occupati è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 “Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale,la ristrutturazione,la riconversione e lo sviluppo del settore”., e successive modificazioni, con decorrenza dal momento della sospensione dell’attività produttiva.
2. In caso di sospensione parziale dell’attività produttiva il trattamento di cui al comma 1 è concesso ai lavoratori interessati dalla sospensione.
3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti ad una distanza superiore ai cinquanta chilometri dal Comune sede dell’impianto delocalizzato, in alternativa all’applicazione di
quanto stabilito dal comma 1, le imprese devono concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori adeguati benefici per i lavoratori che intendano continuare l’attività del nuovo impianto.
4. Nel caso di cessazione parziale o totale dell’attività produttiva di cui all’articolo 6, comma 6, della presente legge, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale, di cui alla legge n. 675 del 1977, e successive modificazioni, con decorrenza dal momento della fermata degli impianti.
5. Nei casi di sospensione dell’attività produttiva in seguito ad accordi tra l’imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale o in seguito a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela della salute pubblica, è concesso, con effetto immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale.
6. Entro due mesi dalla sospensione di cui al comma 5 l’impresa deve presentare al comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica un programma di ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute pubblica e, pertanto, di rimuovere le cause della produzione di danno ambientale che avevano determinato la sospensione di cui al comma 5.
7. Il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica si pronuncia entro un mese sul programma di cui al comma 6. Qualora il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica non approvi il programma e si configuri pertanto la necessità di cessare l’attività produttiva secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, il trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente concesso è mantenuto per una durata complessiva non superiore a quella prevista per i casi di crisi aziendale.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 i lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione dell’attività o a delocalizzazione possono essere impiegati, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attivita` di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b).
9. Quanto previsto ai commi 1, 4, 5 e 7 si applica anche alle aziende e ai lavoratori edili.
10. A tal fine le risorse del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, sono a loro volta integrate dai fondi regionali di cui al successivo articolo 16.

Art. 11 – Riconversione delle attività produttive di materiale bellico.
1. L’assessorato alle attività produttive elabora, su indicazione del comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica, specifici progetti di riconversione delle attività produttive di materiale bellico e/o di singoli componenti di esso, in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili.
2. Per la preparazione e l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 l’assessorato alle attività produttive si avvale dell’osservatorio di cui all’articolo 4 e delle procedure di cui all’articolo 6.

Art. 12 - Lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell’industria bellica.
1. Il trattamento previsto dall’articolo 10, commi 1, 2 e 4, è concesso con le stesse modalità, procedure, decorrenza e durata, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell’industria bellica avviati in esecuzione dei progetti di cui all’articolo 11.
Art. 13 - Fondo per l’innovazione tecnologica e la riconversione.
1. E’ costituito un fondo per l’innovazione tecnologica, finalizzato al sostegno dei processi di ristrutturazione e riconversione ecologica, le cui provvidenze sono concesse esclusivamente alle imprese industriali i cui impianti siano conformi alle norme vigenti e che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni.
2. L’entità delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere proporzionata al grado di miglioramento della compatibilità ambientale conseguibile con le modificazioni del ciclo produttivo realizzate con tali agevolazioni.

Art. 14 - Misure di incentivazione e compensazione per i soggetti interessati dai processi di ristrutturazione e riconversione ecologica.
1. I comuni hanno la facoltà di inserire nei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale misure di incentivazione e compensazione per i soggetti interessati dai processi di ristrutturazione e riconversione ecologica di cui alla presente legge, individuando altresì procedure prioritarie per la concessione dei permessi e delle autorizzazioni prescritte.

Art. 15 – Esenzioni tributarie
1. Le imprese e i titolari di attività coinvolte nei processi di ristrutturazione e riconversione ecologica sono esentati, per anni dieci a partire dall’avvio delle procedure di cui all’articolo 6, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 16 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2012, 150.000.000,00 per l’esercizio 2013 e 250.000.000,00 per l’esercizio 2014, finalizzati ad integrare il reddito dei lavoratori interessati ai processi di ristrutturazione e riconversione nonché per la costituzione del fondo di cui all’articolo 13, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, la cui dotazione viene incrementata di pari importo vincolando a tal fine quota parte del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 17 - Norme di coordinamento.
1. L’articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
f) un rappresentante designato dal comitato regionale per la riconversione ecologica tra i membri dell’osservatorio”.
2. L’articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
d) un rappresentante designato dal comitato regionale per la riconversione ecologica tra i membri dell’osservatorio”.