Reddito minimo di cittadinanza - testo completo

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA E CONTRASTO ALLA POVERTA

Art. 1- Principi

  1. La Regione del Veneto opera affinché ogni persona residente nel proprio territorio possa disporre di mezzi economici ed opportunità sociali, professionali, culturali e lavorative sufficienti a garantirle una dignitosa esistenza.
  2. La Regione, pertanto, considera il reddito minimo di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti fondamentali dei residenti, asse portante del nuovo welfare locale.
  3. Il reddito minimo di cittadinanza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale nell’ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale ai sensi dell’art. 22 comma 2 lettera a) della legge 328/2000

Art. 2 - Oggetto e finalità

  1. Ai residenti nella Regione del Veneto da almeno 24 mesi, che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui all’articolo 3, è assicurato il reddito minimo di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà, come strumento di inclusione sociale e lavorativa e di promozione e crescita della personalità umana nell’ambito del proprio contesto sociale.
  2. Il reddito minimo di cittadinanza è una misura individuale che fa riferimento alle singole persone nel contesto del nucleo familiare.
  3. Il reddito minimo di cittadinanza consiste in:
  1. erogazione monetaria diretta, al compimento della maggiore età, per un importo minimo di 750 euro, mensili, qualora la condizione personale o fattori oggettivi di crisi occupazionale siano tali da escludere l’avvio di un adeguato percorso lavorativo;
  2. corrispettivo per un’attività lavorativa di pubblica utilità da svolgersi presso una comunità locale secondo programmi di intervento approvati dai Comuni relativi alla riqualificazione del patrimonio pubblico, in particolare finalizzati all’ implementazione delle compatibilità ecologiche ed ambientali;
  3. sostegno, mediante specifici titoli di preferenza, ad un percorso di inserimento e/o completamento formativo e/o scolastico;
  4. agevolazione e sostegno per l’accesso alle abitazioni o di contrasto e prevenzione della morosità;
  5. agevolazione per la fruizione di servizi culturali e del tempo libero;
  6. agevolazioni per l’uso di trasporti pubblici regionali;
  7. accesso gratuito ai servizi sociali e socio - sanitari;
  8. buoni alimentari da spendersi presso aziende di produzione locale;
  9. incentivazione alla piccola imprenditorialità “verde” nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla vigente normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza.
  1. Le suddette prestazioni potranno cumularsi con eccezione di quelle di cui al punto a) e b), da considerarsi alternative tra loro.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

  1. Componenti di maggiore età, privi di occupazione da almeno sei mesi, non percipienti altri sussidi, provvidenze, indennizzi, risarcimenti di qualsiasi natura, appartenenti a famiglie anagrafiche il cui indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modificazioni, non superi la soglia dei 5.000,00 euro.
  2. Qualora più componenti del nucleo famigliare siano nella condizione di avere diritto al reddito minimo di cittadinanza, la soglia di accesso di cui al punto 2) è fissata in 10.000,00 euro annue.
  3. La stabilizzazione del reddito famigliare nella cifra di 10.0000 euro, determinato secondo i criteri e parametri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, costituisce anche il limite di accesso ai benefici della presente legge, che non si applicherà per soglie di reddito superiori.


Art. 4 - Funzioni dei Comuni
  1. La gestione delle erogazioni e prestazioni di cui alla presente legge è assicurata dai Comuni.
  2. Ogni Comune riceve e seleziona le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente.
  3. Al Comune, in collaborazione con l’Ufficio Provinciale del Lavoro e le associazioni di categoria, compete anche la rilevazione della situazione di crisi economica ed occupazionale esistente nel territorio, ai fini dell’applicazione della lettera a), del comma 3, dell’articolo 2 della presente legge.
  4. L’erogazione dei benefici di cui ai punti c), e) ed f) del comma 3 dell’art. 2 avviene mediante l’emissione di appositi vaucher.
  5. Il beneficio di cui al punto d) del comma 3 dell’art. 2 si costituisce attraverso la formazione di un apposito fondo di garanzia.
  6. L’incentivazione di cui al punto i) del comma 3 dell’art. 2, avviene nella forma del finanziamento e/o della concessione di aree demaniali da dedicare alla produzione agricola di ciclo corto su presentazione di un preciso progetto d’investimento.

Art.5 - Istanza

  1. Le istanze vanno presentate al Comune di residenza allegando le dichiarazioni e la documentazione specificate nel regolamento di cui all’articolo

Art. 6 - Progettazione degli interventi

  1. Il Comune, sulla base delle istanze ricevute, seleziona gli aventi diritto e progetta per ciascuno di essi l’intervento complessivo, che prevede, oltre all’erogazione monetaria, le misure idonee perseguire le finalità di cui all’articolo 2, concordando gli opportuni interventi di altri enti istituzionali.
  2. Le misure previste al comma 1) sono definite nel dettaglio ed articolate in apposito regolamento adottato dalla Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono concordate con le amministrazioni locali, per quanto di competenza.

Art. 7 - Risorse

  1. In sede di approvazione della legge finanziaria e di bilancio, la Regione stanzia ed adegua, ogni anno, l’ammontare complessivo delle risorse da destinare alle finalità della presente legge in ragione del fabbisogno che emergerà nel contesto dell’attività istruttoria dei comuni.
  2. Le risorse disponibili sono immediatamente attribuite ai Comuni in ragione al fabbisogno concretamente rappresentato.
  3. Al fine dell’accertamento del fabbisogno in sede di prima applicazione, i Comuni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, selezionano le domande e comunicano alla Regione il numero e l’ammontare complessivo delle erogazioni richieste e ritenute ammissibili.
  4. Per gli anni successivi, entro il 30 maggio di ogni anno, i Comuni presentano alla Regione, oltre al prospetto aggiornato delle richieste in atto, un rendiconto dettagliato dell’utilizzo delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione, l’esito dell’intervento.

Art. 8 - Monitoraggio, valutazione e verifica

  1. Alla Regione, sulla base delle relazioni annuali dei comuni e i verifiche anche a campione, compete il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi di cui alla presente legge.

Art.9 - Fondo regionale di solidarietà sociale

  1. Ai fini del compimento delle finalità della presente legge è istituito un apposito “Fondo regionale di solidarietà sociale” destinato a raccogliere, oltre ai diretti interventi finanziari che la Regione definirà, anno per anno, nel proprio bilancio, anche ulteriori devoluzioni che vorranno a tal fine stanziare altri soggetti pubblici e privati.
Art. 10 - Iniziativa di partecipazione solidale
  1. La Regione agevola, nell’ambito dei propri programmi d’intervento in materia promozionale delle attività culturali, sociali e formative, le iniziative rivolte alla raccolta di risorse private che valgano ad integrare il fondo di cui all’articolo 9.

Art.11 - Norma finanziaria

    1. La Regione provvederà alla determinazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla conseguente autorizzazione delle spese con ulteriore e successiva legge.